AttoTitolo IV

Art. 39

In vigore dal 26 gen 2006
1. Se il costante controllo da parte della Commissione degli impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione e in particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per l'adozione e l'attuazione dell'acquis in Bulgaria e Romania è tale da far sorgere il serio rischio che uno dei due Stati sia manifestamente impreparato a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni importanti settori entro la data di adesione, ossia il 1° gennaio 2007, il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla base di una raccomandazione della Commissione, può decidere di posporre di un anno, al 1° gennaio 2008, la data dell'adesione di tale Stato. 2. Nonostante il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei riguardi della Romania, se sono state riscontrate gravi carenze nell'adempimento da parte della Romania di uno o più degli impegni e dei requisiti elencati nell'allegato IX, punto I. 3. Nonostante il paragrafo 1, e senza pregiudizio dell', il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa approfondita valutazione, che deve essere effettuata nell'autunno 2005, dei progressi compiuti dalla Romania nel settore della politica della concorrenza, può adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania, se sono state riscontrate gravi carenze nell'adempimento da parte della Romania degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo europeo o di uno o più degli impegni e dei requisiti elencati nell'allegato IX, punto II. 4. Qualora sia adottata la decisione di cui ai paragrafi 1, 2 o 3, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide immediatamente in merito agli adattamenti del presente atto, inclusi i relativi allegati e appendici, che si siano resi indispensabili in conseguenza della decisione di rinvio. --------------------------- Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra (GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2).
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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-39

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Art. 39 Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005. — Testo vigente | Portale Normativo