Atto›Titolo IV
Art. 37
In vigore dal 26 gen 2006
Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni
assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare le misure appropriate.
Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a
quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia può essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio ed entrare in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informerà il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e terrà nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
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