Protocollo›Titolo IV
Art. 39
In vigore dal 26 gen 2006
1. Se il costante controllo da parte della Commissione degli
impegni assunti dalla Bulgaria e dalla Romania nell'ambito dei negoziati di adesione e in particolare le relazioni di controllo della Commissione dimostrano chiaramente che lo stato dei preparativi per l'adozione e l'attuazione dell'acquis in Bulgaria o Romania è tale da far sorgere il serio rischio che uno di questi Stati sia manifestamente impreparato a soddisfare i requisiti dell'adesione in alcuni importanti settori entro la data di adesione, ossia il 1° gennaio 2007, il Consiglio può, deliberando all'unanimità sulla base di una raccomandazione della Commissione, decidere di posporre di un anno, al 1° gennaio 2008, la data di adesione di tale Stato.
2. A prescindere dal paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a
maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione, adottare la decisione di cui al paragrafo 1 nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania di uno o più degli obblighi o requisiti di cui all'allegato IX, punto I.
3. A prescindere dal paragrafo 1 e fatto salvo l', il
Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata sulla base di una raccomandazione della Commissione e sulla scorta di una valutazione particolareggiata, effettuata nell'autunno 2005, sui progressi compiuti dalla Romania nel settore della politica della concorrenza, adottare la decisione di cui al paragrafo l nei confronti della Romania qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo europeo o di uno o più degli impegni o requisiti di cui all'allegato IX, punto Il.
4. Nel caso in cui sia adottata una decisione ai sensi dei
paragrafi 1, 2 o 3, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide immediatamente gli adeguamenti al presente protocollo, inclusi gli allegati e le appendici, resisi necessari a seguito della decisione di posticipare la data di adesione.
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Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Romania, dall'altra (GU L 357 del 31.12.1994,
pag. 2).
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