Protocollo›Parte QUINTA
Art. 45
In vigore dal 26 gen 2006
Un cittadino di ogni nuovo Stato membro è nominato membro della
Commissione a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 della Costituzione.
Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a
quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-p-45