Protocollo›Parte QUINTA
Art. 46
In vigore dal 26 gen 2006
1. Due giudici sono nominati alla Corte di giustizia e due giudici
sono nominati al Tribunale.
2. Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati
conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2009. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 2012.
Il mandato di uno dei giudici del Tribunale nominati conformemente
al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2007. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 31 agosto 2010.
3. La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura
gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Il Tribunale, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al
suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti
all'approvazione del Consiglio.
4. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti
organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.
Storico versioni
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