Atto›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 26 gen 2006
1. Nel primo anno successivo all'adesione l'Unione fornisce alla
Bulgaria e alla Romania un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso "Strumento di transizione", per sviluppare e rafforzare la loro capacita amministrativa e giudiziaria di attuare e applicare la normativa Comunitaria e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. L'assistenza è volta a finanziare progetti di costruzione istituzionale e piccoli investimenti limitati accessori a questi.
2. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di
rafforzare la capacita istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali o dai fondi di sviluppo rurale.
3. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni
volti al rafforzamento istituzionale continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.
Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai
prezzi 2004, per la Bulgaria e la Romania ammontano a 82 milioni di EUR nel primo anno successivo all'adesione al fine di rispondere alla priorita nazionali e orizzontali. Gli stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
4. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione
è decisa e attuata in conformità del regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-31