Atto›Titolo III
Art. 28
In vigore dal 26 gen 2006
1. Si considera che la Commissione ha approvato, a norma del
regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione, le iniziative che, alla data di adesione, hanno formato oggetto di decisioni sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e la cui attuazione non è stata completata entro detta data. Gli importi ancora da impegnare ai fini dell'attuazione di dette iniziative sono impegnati ai sensi del regolamento relativo al fondo di coesione in vigore alla data di adesione e iscritti al capitolo ad esso corrispondente nel bilancio generale delle Comunità europee. Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 5, a dette iniziative si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle iniziative approvate a norma di quest'ultimo regolamento.
2. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al
paragrafo 1 per le quali alla data di adesione è gia stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applicano tuttavia le disposizioni previste all'articolo 165 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali non è stato ancora pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee devono essere conformi alle disposizioni dei trattati, agli atti adottati in forza delle stesse, nonché alle politiche Comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici.
3. I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di
un'iniziativa di cui al paragrafo 1 sono imputati al primo impegno aperto effettuato in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del relativo al fondo di coesione in vigore a tale data.
4. Le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in
conformità del regolamento (CE) n. 1267/1999 restano applicabili per le iniziative di cui al paragrafo 1, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta dello Stato membro interessato.
5. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione
può decidere di autorizzare deroghe specifiche alle norme che, in conformità del regolamento relativo al fondo di coesione in vigore alla data di adesione, si applicano alle iniziative di cui al paragrafo l.
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GU L 130 del 25.5.1994. Regolamento modificato da
ultimo dall'Atto di adesione del 2003 (GU L 236 del
23.9.2003, pag. 33).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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