Atto›Titolo II
Art. 24
In vigore dal 26 gen 2006
1. In deroga al numero massimo di membri del Parlamento europeo
stabilito dall'articolo 189, secondo comma del trattato CE e dall'articolo 107, secondo comma del trattato CEEA, il numero di membri del Parlamento europeo è aumentato, per tenere conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, con il seguente numero di membri di tali paesi per il periodo dalla data di adesione all'inizio del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo:
Bulgaria 18
Romania 35.
2. Entro il 31 dicembre 2007 la Bulgaria e la Romania svolgono
l'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto della popolazione, del numero di membri stabilito al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.
3. In deroga all'articolo 190, paragrafo 1 del trattato CE e
all'articolo 108, paragrafo 1 del trattato CEEA, se le elezioni si svolgeranno dopo la data di adesione, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i popoli della Bulgaria e della Romania per il periodo dalla data di adesione sino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 2, sono designati dai parlamenti di detti Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati.
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GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da
ultimo dalla decisione del Consiglio 2002/772/EC, Euratom
(GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-24