Atto›Titolo II
Art. 22
In vigore dal 26 gen 2006
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari a seguito di una modifica delle regole Comunitarie.
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