Atto›Titolo II
Art. 18
In vigore dal 26 gen 2006
l. All'articolo 314 del trattato CE, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le
versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.".
2. All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le
versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.".
3. All' del trattato UE, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le
versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena, svedese e ungherese.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-18