Atto›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 26 gen 2006
Le misure elencate nell'allegato V del presente atto sono
applicate alle condizioni previste in detto allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-21