Protocollo›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 26 gen 2006
1. Nell', paragrafo 2 del protocollo n. 34 sulle
disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge il seguente comma:
"In deroga al numero massimo dei membri del Parlamento europeo
stabilito nell'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione, il numero dei membri del Parlamento europeo è aumentato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania, nel periodo compreso tra la data di adesione e l'inizio del mandato 2009-2014 del Parlamento europeo, del seguente numero dei membri provenienti da detti paesi:
+------------+-------+
|Bulgaria |18 |
+------------+-------+
|Romania |35". |
+------------+-------+
2. Entro il 31 dicembre 2007, la Bulgaria e la Romania procedono
all'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto dei propri cittadini, del numero dei membri stabilito nel paragrafo 1, conformemente alle disposizioni dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto.
3. In deroga all'articolo I-20, paragrafo 3 della Costituzione, se
le elezioni si svolgono dopo la data di adesione, i membri del Parlamento europeo che rappresentano i cittadini della Bulgaria e della Romania per il periodo compreso tra la data di adesione e le elezioni di cui al paragrafo 2 sono nominati dai parlamenti di tali Stati tra i loro membri, conformemente alla procedura stabilita da ciascuno di essi.
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GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5. Atto modificato da
ultimo dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio
(GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-p-21