ProtocolloTitolo II

Art. 19

In vigore dal 26 gen 2006
Una legge europea del Consiglio può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente protocollo, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari a seguito di una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-p-19

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