Atto›Parte QUARTA
Art. 23
In vigore dal 26 gen 2006
Le misure elencate negli allegati VI e VII del presente atto si
applicano nei confronti della Bulgaria e della Romania alle condizioni stabilite in detti allegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-23