AttoTitolo III

Art. 27

In vigore dal 26 gen 2006
1. A decorrere dalla data di adesione, l'indizione delle gare d'appalto, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare, del programma Phare di cooperazione transfrontaliera e dello strumento di transizione di cui all' sono gestiti dalle agenzie esecutive in Bulgaria e in Romania. Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una procedura di accreditamento svolta dalla Commissione e ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 e nell'articolo 164 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Se detta decisione della Commissione sulla deroga al controllo ex ante non è presa prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione prende la decisione è inammissibile all'assistenza di preadesione. Tuttavia, se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante è ritardata oltre la data di adesione per motivi non riconducibili alle autorità della Bulgaria o della Romania, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti firmati nel periodo compreso fra la data dell'adesione e la data della decisione della Commissione siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione dell'assistenza di preadesione prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni. ----------------------------- Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1). Regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2003 (GU L 267 del 17.10.2003, pag. 9). GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68. Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). 2. Gli impegni finanziari stabiliti prima dell'adesione in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo nonché quelli stabiliti in base allo strumento di transizione di cui all' successivamente all'adesione, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l'adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti direttive Comunitarie. 3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 è effettuata nell'ultimo anno civile completo precedente l'adesione. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per l'esecuzione dei contratti, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati. In deroga a quanto sopra, i fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui al paragrafo 4 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi di audit e di valutazione, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione. 4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Bulgaria e in Romania resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l'adesione. Per la durata di tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Bulgaria e in Romania e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione in conformità dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio. Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario sono coperte dalla voce "Soppressione graduale dell'assistenza di preadesione per i nuovi Stati membri" o da voci equivalenti nell'ambito del settore politico pertinente del bilancio generale delle Comunità europee relativo alla preadesione. --------------------------------- Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1). GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).
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