AttoTitolo III

Art. 30

In vigore dal 26 gen 2006
1. La Bulgaria, conformemente agli impegni assunti, ha chiuso definitivamente, per disattivarle successivamente, l'unità 1 e l'unità 2 della centrale nucleare di Kozloduy prima del 2003, e si impegna a chiudere definitivamente l'unità 3 e l'unità 4 della stessa centrale nel 2006 e a disattivare successivamente dette unità. 2. Nel periodo 2007-2009, la Comunità fornirà alla Bulgaria assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione delle unità 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy. L'assistenza contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione delle unità 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy; misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis, misure di ammodernamento dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia convenzionale in Bulgaria, misure per migliorare l'efficienza energetica, potenziare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento. Per il periodo 2007-2009 l'assistenza ammonta a 210 milioni di EUR (prezzi 2004) in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali di 70 milioni di EUR (prezzi 2004). L'assistenza o parte di essa può essere messa a disposizione come contributo Comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Kozloduy, gestito dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. 3. La Commissione può adottare disposizioni relative all'attuazione dell'assistenza di cui al paragrafo 2. Tali disposizioni sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. A tal fine, la Commissione è assistita da un comitato. Si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo previsto dall', paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di sei settimane. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. --------------------------------- GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-30

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Art. 30 Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005. — Testo vigente | Portale Normativo