Protocollo›Titolo III
Art. 30
In vigore dal 26 gen 2006
1. La Bulgaria, conformemente agli impegni assunti, ha chiuso
definitivamente, per disattivarle successivamente, l'unità 1 e l'unità 2 della centrale nucleare di Kozloduy prima del 2003, e si impegna a chiudere definitivamente l'unità 3 e l'unità 4 della stessa centrale nel 2006 e a disattivare successivamente dette unità.
2. Nel periodo 2007-2009 la Comunità fornisce alla Bulgaria
assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di Kozloduy.
L'assistenza contempla, tra l'altro: misure a sostegno della
disattivazione delle unità 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy, misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis, misure di ammodernamento dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia convenzionale in Bulgaria, misure per migliorare l'efficienza energetica, potenziare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
Per il periodo 2007-2009 l'assistenza ammonta a 210 milioni di EUR
(prezzi 2004) in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali di 70 milioni di EUR (prezzi 2004).
L'assistenza o parte di essa può essere messa a disposizione come
contributo Comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Kozloduy, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
3. La Commissione può adottare norme di attuazione
dell'assistenza di cui al paragrafo 2. Le norme sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. A tal fine, la Commissione è assistita da un comitato. Si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di sei settimane. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-p-30