ProtocolloTitolo III

Art. 32

In vigore dal 26 gen 2006
1. È istituito uno strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo per aiutare la Bulgaria e la Romania a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2009, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere e per favorire l'incremento degli stessi flussi di tesoreria nei bilanci nazionali. 2. Per il periodo 2007-2009, a titolo dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo, sono messi a disposizione della Bulgaria e della Romania sotto forma di pagamento forfettario gli importi seguenti: (milioni di EUR, prezzi 2004) +------------------+----------------+----------------+---------------+ | | 2007 | 2008 | 2009 | +------------------+----------------+----------------+---------------+ |Bulgaria | 121,8 | 59,1 | 58,6 | +------------------+----------------+----------------+---------------+ |Romania | 297,2 | 131,8 | 130,8 | +------------------+----------------+----------------+---------------+ 3. Almeno il 50% dell'assegnazione per ciascun paese a titolo dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo è utilizzato per sostenere la Bulgaria e la Romania nel loro obbligo di finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere. 4. Un dodicesimo di ciascun importo annuale è pagabile alla Bulgaria e alla Romania il primo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno corrispondente. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari a titolo della parte Schengen dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione. 5. La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo.
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