Protocollo›Titolo III
Art. 32
In vigore dal 26 gen 2006
1. È istituito uno strumento per i flussi di tesoreria e Schengen
a carattere temporaneo per aiutare la Bulgaria e la Romania a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2009, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere e per favorire l'incremento degli stessi flussi di tesoreria nei bilanci nazionali.
2. Per il periodo 2007-2009, a titolo dello strumento per i flussi
di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo, sono messi a disposizione della Bulgaria e della Romania sotto forma di pagamento forfettario gli importi seguenti:
(milioni di EUR, prezzi 2004)
+------------------+----------------+----------------+---------------+
| | 2007 | 2008 | 2009 |
+------------------+----------------+----------------+---------------+
|Bulgaria | 121,8 | 59,1 | 58,6 |
+------------------+----------------+----------------+---------------+
|Romania | 297,2 | 131,8 | 130,8 |
+------------------+----------------+----------------+---------------+
3. Almeno il 50% dell'assegnazione per ciascun paese a titolo
dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo è utilizzato per sostenere la Bulgaria e la Romania nel loro obbligo di finanziare azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.
4. Un dodicesimo di ciascun importo annuale è pagabile alla
Bulgaria e alla Romania il primo giorno lavorativo di ciascun mese dell'anno corrispondente. I pagamenti forfettari sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, la Bulgaria e la Romania presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finale dei pagamenti forfettari a titolo della parte Schengen dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione.
5. La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico
necessario al funzionamento dello strumento per i flussi di tesoreria e Schengen a carattere temporaneo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-p-32