Atto›Parte SECONDA
Art. 14
In vigore dal 26 gen 2006
II protocollo sullo statuto della Banca europea per gli
investimenti, allegato al trattato CE, è modificato come segue:
1. All', si inserisce, tra le voci relative a Belgio e
Repubblica ceca: la Repubblica di Bulgaria,"
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
"- la Romania,"
2. All', paragrafo 1, primo comma:
a) la frase di apertura è sostituita dalla seguente:
"l. Il capitale della Banca è di 164 795 737 000 EUR; le quote
sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti *:
b) Tra le voci relative all'Irlanda e alla Slovacchia si
inserisce:
"Romania 846 000 000"; e
c) tra le voci relative alla Slovenia e alla Lituania, si
inserisce:
"Bulgaria 296 000 000".
3. All', paragrafo 2, il primo, secondo e terzo comma
sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto
amministratori e di diciotto sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal
consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro. Un amministratore è inoltre designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal
consiglio dei governatori in ragione di:
- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
- due sostituti designati dalla Repubblica francese;
- due sostituti designati dalla Repubblica italiana;
- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e
dalla Repubblica portoghese;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio,
dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;
- due sostituti designati di comune accordo dal Regno di
Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania;
- due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di
Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;
- tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di
Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;
- un sostituto designato dalla Commissione.".
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*Le cifre relative alla Bulgaria e alla Romania sono
indicative e si basano sui dati per il 2003 pubblicati da
Eurostat."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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