Atto›Parte SECONDA
Art. 10
In vigore dal 26 gen 2006
ARTICOLO l0
1. All'articolo 205 del trattato CE e all'articolo 118 del
trattato CEEA, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
"2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una
maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio 12
Bulgaria 10
Repubblica ceca 12
Danimarca 7
Germania 29
Estonia 4
Grecia 12
Spagna 27
Francia 29
Irlanda 7
Italia 29
Cipro 4
Lettonia 4
Lituania 7
Lussemburgo 4
Ungheria 12
Malta 3
Paesi Bassi 13
Austria 10
Polonia 27
Portogallo 12
Romania 14
Slovenia 4
Slovacchia 7
Finlandia 7
Svezia 10
Regno Unito 29
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che
esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.
Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto
almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.";
2. All', paragrafo 2 del trattato UE, il terzo comma è
sostituito dal seguente:
"Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di
cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.".
3. All' del trattato UE, il paragrafo 3 è sostituito
dal seguente:
"3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la
maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.".
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