AttoParte SECONDA

Art. 10

In vigore dal 26 gen 2006
ARTICOLO l0 1. All'articolo 205 del trattato CE e all'articolo 118 del trattato CEEA, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: "2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione: Belgio 12 Bulgaria 10 Repubblica ceca 12 Danimarca 7 Germania 29 Estonia 4 Grecia 12 Spagna 27 Francia 29 Irlanda 7 Italia 29 Cipro 4 Lettonia 4 Lituania 7 Lussemburgo 4 Ungheria 12 Malta 3 Paesi Bassi 13 Austria 10 Polonia 27 Portogallo 12 Romania 14 Slovenia 4 Slovacchia 7 Finlandia 7 Svezia 10 Regno Unito 29 Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri."; 2. All', paragrafo 2 del trattato UE, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.". 3. All' del trattato UE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.".
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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005. — Testo vigente | Portale Normativo