Atto›Parte PRIMA
Art. 7
In vigore dal 26 gen 2006
1. Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito
altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto tramite le procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati.
2. Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le
disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
3. Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per
effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-7