Protocollo›Parte PRIMA
Art. 7
In vigore dal 26 gen 2006
Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni
transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-p-7