Protocollo›Parte SECONDA
Art. 10
In vigore dal 26 gen 2006
1. L', primo comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato alla Costituzione e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente; "Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternativamente quattordici e tredici giudici.".
2. L' del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato alla Costituzione e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente: " Il Tribunale è composto di ventisette giudici".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-p-10