Protocollo›Parte PRIMA
Art. 8
In vigore dal 26 gen 2006
1. Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.
2. Le disposizioni del presente protocollo che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-p-8