Atto›Parte SECONDA
Art. 9
In vigore dal 26 gen 2006
1. All'articolo 189 del trattato CE e all'articolo 107 del
trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere
superiore a settecentotrentasei.".
2. Con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura
2009-2014, all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. 11 numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è
fissato come segue:
Belgio 22
Bulgaria 17
Repubblica ceca 22
Danimarca 13
Germania 99
Estonia 6
Grecia 22
Spagna 50
Francia 72
Irlanda 12
Italia 72
Cipro 6
Lettonia 8
Lituania 12
Lussemburgo 6
Ungheria 22
Malta 5
Paesi Bassi 25
Austria 17
Polonia 50
Portogallo 22
Romania 33
Slovenia 7
Slovacchia 13
Finlandia 13
Svezia 18
Regno Unito 72."
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-9