Atto›Parte SECONDA
Art. 11
In vigore dal 26 gen 2006
1. All' del protocollo allegato al trattato UE, al
trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni,
riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici."
2. L' del protocollo allegato al trattato UE, al
trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia è sostituito dal seguente:
"
Il Tribunale è composto di ventisette giudici.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-11