Art. 11
AttoParte SECONDA

Art. 11

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In vigore dal 26 gen 2006
1. All' del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici." 2. L' del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia è sostituito dal seguente: " Il Tribunale è composto di ventisette giudici.".
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