Atto›Parte SECONDA
Art. 15
In vigore dal 26 gen 2006
All'articolo 134, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma
sulla composizione del Comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente:
"2. 11 comitato è composto di quarantuno membri, nominati dal
Consiglio previa consultazione della Commissione.".
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-15