AttoParte SECONDA

Art. 15

In vigore dal 26 gen 2006
All'articolo 134, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma sulla composizione del Comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente: "2. 11 comitato è composto di quarantuno membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.".
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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-15

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