ConvenzioneTitolo III

Art. 19

Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione

In vigore dal 18 gen 2006
I procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti autentici sono regolati dalla legge in vigore in ciascuna Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-19

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