Convenzione›Titolo III
Art. 19
19 / 21Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione
In vigore dal 18 gen 2006
I procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti autentici sono regolati dalla legge in vigore in ciascuna Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-19