ConvenzioneTitolo II

Art. 14

Comparizione di testimoni e periti

In vigore dal 18 gen 2006
1. Quando è necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito dinanzi all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, l'autorità richiesta del Paese in cui essi risiedono li invita a rispondere alle convocazioni loro inviate. 2. In tal caso, il testimone o il perito hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità disoggiorno dal luogo in cui risiedono in base alle tariffe e ai regolamenti in vigore nel Paese in cui deve aver luogo l'audizione. Le spese di viaggio comprendono anche il biglietto aereo di linea di andata e ritorno per il tragitto tra l'aeroporto più vicino alla sede giudiziaria in cui il testimone o il perito devono comparire. Su richiesta di questi ultimi, le autorità consolari del Paese richiedente forniscono il titolo di viaggio o anticipano le relative spese. 3. In caso di mancata comparizione, l'autorità richiesta non adotta alcuna misura coercitiva nei confronti della persona non comparsa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo