Convenzione›Titolo II
Art. 11
Esecuzione delle commissioni rogatorie
In vigore dal 18 gen 2006
1. Le commissioni rogatorie da eseguire nel territorio di una delle due Parti sono eseguite dall'autorità giudiziaria, secondo la procedura di ciascuna di esse.
2. Se l'autorità richiedente lo domanda espressamente, l'autorità richiesta deve:
a) eseguire la commissione rogatoria con l'osservanza di una forma particolare se questa non è in contrasto con la legge del proprio Paese;
b) informare in tempo utile l'autorità richiedente della data e del luogo di esecuzione della commissione rogatoria, affinché le parti interessate possano assistervi nel rispetto delle leggi della Parte richiesta.
3. Qualora non sia stato possibile soddisfare la richiesta, gli atti vengono restituiti. I motivi per cui non è stato possibile soddisfare la richiesta o per cui la cooperazione è stata rifiutata devono essere comunicati alla Parte richiedente.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-11