Convenzione›Titolo III
Art. 15
Condizioni richieste
In vigore dal 18 gen 2006
In materia civile e commerciale le decisioni pronunciate dalle autorità giudiziarie delle due Parti contraenti, ivi comprese quelle relative ai diritti civili pronunciate dalle autorità che giudicano in materia penale, sono riconosciute ed eseguite alle seguenti condizioni:
a) la decisione è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria competente ai sensi dell' della presente Convenzione;
b) le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o dichiarate contumaci secondo la legge dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata;
c) la decisione è passata in giudicato secondo la legge dello Stato in cui è stata pronunciata;
d) la decisione non deve essere in contrasto con altra decisione giudiziaria pronunciata dallo Stato in cui la decisione deve essere eseguita;
e) non è pendente davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto un procedimento tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente alla presentazione della domanda davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione della quale vengono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione;
f) la decisione non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato in cui ne viene richiesto il riconoscimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-15