Convenzione›Titolo III
Art. 20
Scambio di documentazione
In vigore dal 18 gen 2006
Le due Parti contraenti si impegnano a procedere regolarmente a uno scambio di informazione e di documentazione in materia legislativa e di giurisprudenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-20