Art. 20 · Scambio di documentazione
ConvenzioneTitolo III

Art. 20

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Scambio di documentazione

In vigore dal 18 gen 2006
Le due Parti contraenti si impegnano a procedere regolarmente a uno scambio di informazione e di documentazione in materia legislativa e di giurisprudenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-20