Convenzione›Titolo IV
Art. 21
Ratifica ed entrata in vigore
In vigore dal 18 gen 2006
1. La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alla
legislazione in vigore in ciascuna Parte.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.
Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui
l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a Algeri il 22 luglio 2003, in duplice esemplare, in lingua araba ed in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente
fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana Il Ministro della giustizia Castelli
Per il Governo
della Repubblica algerina democratica e popolare
Il Ministro della giustizia e Guardia Sigilli
Firmato
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-21