Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 18 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-rd-1