ConvenzioneTitolo I

Art. 1

Protezione giuridica

In vigore dal 18 gen 2006
CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE E COMMERCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, di seguito denominati «le Parti contraenti»; Considerato il comune ideale di giustizia e di libertà che guida i due Stati; Desiderosi di intensificare tra le stesse Parti l'efficacia della mutua assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale; Hanno convenuto quanto segue: . Protezione giuridica 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano, nel territorio dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda i loro diritti personali e patrimoniali, della stessa protezione giuridica che quest'ultima accorda ai propri cittadini. 2. I cittadini di ciascuna Parte hanno libero accesso all'autorità giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti. 3. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-1

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Protezione giuridica (Art. 1 Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo