Convenzione›Titolo I
Art. 1
Protezione giuridica
In vigore dal 18 gen 2006
CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE E COMMERCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, di seguito denominati «le Parti contraenti»;
Considerato il comune ideale di giustizia e di libertà che guida i due Stati;
Desiderosi di intensificare tra le stesse Parti l'efficacia della mutua assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale;
Hanno convenuto quanto segue:
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Protezione giuridica
1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano, nel territorio dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda i loro diritti personali e patrimoniali, della stessa protezione giuridica che quest'ultima accorda ai propri cittadini.
2. I cittadini di ciascuna Parte hanno libero accesso all'autorità giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti.
3. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-1