Convenzione›Titolo I
Art. 2
Cautio judicatum solvi
In vigore dal 18 gen 2006
1. Ai cittadini di una delle Parti contraenti che compaiono dinanzi all'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente non possono essere imposti cauzioni o depositi, a qualsiasi titolo, in ragione della loro qualità di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte.
2. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o autorizzate conformemente alla legislazione di ciascuna Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-2