Convenzione›Titolo I
Art. 4
Esenzione dalla legalizzazione
In vigore dal 18 gen 2006
1. I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
2. Tuttavia tali documenti devono essere muniti della firma e del timbro ufficiale dell'autorità competente al loro rilascio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-4