Art. 4 · Esenzione dalla legalizzazione
ConvenzioneTitolo I

Art. 4

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Esenzione dalla legalizzazione

In vigore dal 18 gen 2006
1. I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione. 2. Tuttavia tali documenti devono essere muniti della firma e del timbro ufficiale dell'autorità competente al loro rilascio.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-4