ConvenzioneTitolo II

Art. 5

Oggetto dell'assistenza

In vigore dal 18 gen 2006
L'assistenza giudiziaria comprende in particolare la notifica e la trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziari, l'esecuzione di atti processuali quali l'audizione di testimoni o di parti, la perizia o l'assunzione di prove, e lo scambio di atti ed estratti dei registri dello stato civile su richiesta di una delle parti ai fini di un procedimento giudiziario.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-5

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