Convenzione›Titolo II
Art. 7
Trasmissione delle richieste di assistenza
In vigore dal 18 gen 2006
Tutte le richieste di assistenza giudiziaria e gli atti di esecuzione o di rifiuto sono trasmessi direttamente tra il Ministero della giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero della giustizia della Repubblica algerina democratica e popolare, di seguito indicati: «Autorità Centrali».
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-7