Convenzione›Titolo II
Art. 9
Spese relative all'assistenza giudiziaria
In vigore dal 18 gen 2006
L'esecuzione dell'assistenza giudiziaria non può dar luogo a rimborso di spese salvo per quanto riguarda gli onorari dei periti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-9