ConvenzioneTitolo II

Art. 10

Commissioni rogatorie

In vigore dal 18 gen 2006
La richiesta di esecuzione delle commissioni rogatorie deve contenere le indicazioni seguenti: a) l'autorità giudiziaria richiedente; b) l'autorità giudiziaria richiesta, ove conosciuta; c) l'identità, il recapito e la qualità delle parti e dei testimoni; d) l'oggetto della richiesta e gli atti da eseguire; e) se del caso, le domande che devono essere poste al testimone; f) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-10

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