Convenzione›Titolo II
Art. 10
Commissioni rogatorie
In vigore dal 18 gen 2006
La richiesta di esecuzione delle commissioni rogatorie deve contenere le indicazioni seguenti:
a) l'autorità giudiziaria richiedente;
b) l'autorità giudiziaria richiesta, ove conosciuta;
c) l'identità, il recapito e la qualità delle parti e dei testimoni;
d) l'oggetto della richiesta e gli atti da eseguire;
e) se del caso, le domande che devono essere poste al testimone;
f) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;291#art-c-10