ConvenzioneTitolo III

Art. 16

Competenza

In vigore dal 18 gen 2006
Le autorità giudiziarie della Parte contraente che hanno pronunciato la decisione sono competenti nei casi seguenti: a) se il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte contraente; b) se al momento della presentazione della domanda il convenuto esercita un'attività commerciale nel territorio di tale Parte contraente e il procedimento nei suoi confronti riguarda tale attività; c) se il convenuto accetta espressamente di assoggettarsi alla competenza dell'autorità giudiziaria di tale Parte contraente, sempre che la legge della Parte che richiede il riconoscimento non vi si opponga; d) se il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere anteriormente sollevato eccezioni in ordine alla competenza dell'autorità giudiziaria adita; e) in materia contrattuale, se l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la decisione; f) in caso di responsabilità extracontrattuale, se l'evento dannoso si è verificato nel territorio di detta Parte contraente; g) in caso di obbligazione alimentare, se il creditore aveva, alla data di presentazione della domanda, la residenza o il domicilio nel territorio di tale Parte contraente; h) in caso di successione, se il defunto, al momento del decesso, era cittadino della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la decisione, o in questo aveva il suo ultimo domicilio; i) se la controversia riguarda un diritto reale su beni situati nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la decisione.
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