Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 8 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-rd-1