Convenzione

Art. 43

DEPOSITARIO

In vigore dal 8 gen 2006
- DEPOSITARIO 1. Il Direttore generale dell'Agenzia è il depositario della presente Convenzione. 2. Il depositario informa le Parti contraenti: i) della firma della presente Convenzione e del deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di conferma, in conformità all'; ii) della data in cui la Convenzione entra in vigore, in conformità all'; iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformità all' e della data di queste notifiche; iv) dei progetti di emendamento alla presente Convenzione sottoposti da Parti contraenti, degli emendamenti adottati dalla relativa Conferenza diplomatica o dalla riunione delle Parti contraenti e della data di entrata in vigore di tali emendamenti, in conformità all'.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-43

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DEPOSITARIO (Art. 43 Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo