Convenzione
Art. 43
43 / 44DEPOSITARIO
In vigore dal 8 gen 2006
- DEPOSITARIO
1. Il Direttore generale dell'Agenzia è il depositario della presente Convenzione. 2. Il depositario informa le Parti contraenti:
i) della firma della presente Convenzione e del deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di conferma, in conformità all';
ii) della data in cui la Convenzione entra in vigore, in conformità all';
iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformità all' e della data di queste notifiche;
iv) dei progetti di emendamento alla presente Convenzione sottoposti da Parti contraenti, degli emendamenti adottati dalla relativa Conferenza diplomatica o dalla riunione delle Parti contraenti e della data di entrata in vigore di tali emendamenti, in conformità all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-43