Convenzione

Art. 42

DENUNCIA

In vigore dal 8 gen 2006
- DENUNCIA 1. Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al depositario. 2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il depositario ha ricevuto tale notifica, oppure ad ogni altra ulteriore data specificata nella notifica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-42

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